Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 12/03/2001 (Rv. 544700 - 01)
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE | Inadempimento del venditore - Danno risarcibile al compratore - Conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - Necessità - Conseguenze - Criteri per la determinazione - Riferimento all'uso possibile del bene venduto - Esclusione - Riferimento al valore oggettivo del bene, in base alle sue caratteristiche e qualità - Necessità.
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE
Il danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall' inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall' uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)