Sez. 1, Ordinanza n. 2900 del 11/12/1970 Cc. (dep. 15/02/1971) Rv. 116745 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - TERMINE DI PRESENTAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - TERMINE DI PRESENTAZIONE.*
I motivi della impugnazione proposta avverso decreti concernenti l'applicazione di misure di prevenzione possono essere enunciati nella stessa dichiarazione di impugnazione e possono anche essere presentati successivamente. Nella ipotesi di presentazione successiva, pero, questa deve avvenire entro lo stesso termine di dieci giorni decorrenti da quello in cui venne eseguita all'interessato la comunicazione del provvedimento. (Conf 107801, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)