Sez. 1, Ordinanza n. 154 del 29/01/1968 Cc. (dep. 04/05/1968) Rv. 107801 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE SUCCESSIVA - TERMINE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE SUCCESSIVA - TERMINE.*
In materia di misure di prevenzione i motivi possono essere enunciati nello stesso atto di impugnazione e possono essere presentati anche successivamente (in questo caso, se si tratta di ricorso per Cassazione, dal solo difensore). Nella ipotesi, pero, di presentazione successiva, questa deve avvenire entro lo stesso termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione del provvedimento. (Conf.106872, anno 1968 V.105867 anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)