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Sez. 2, Ordinanza n. 22151 del 31/07/2025 (Rv. 676016-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Avvocato - Compensi - Prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio - Erronea scelta del rito previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Pregiudizio della perdita di un grado di giudizio - Sussistenza - Rimedio processuale. PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676016-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nel caso di domanda di liquidazione dei compensi maturati per prestazioni professionali rese da un avvocato in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa processuale, l'erronea scelta - da parte dei giudici del merito - del rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in luogo del rito ordinario di cognizione, determina il pregiudizio della perdita di un grado di giudizio, denunciabile per cassazione.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)