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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021 (Rv. 660853 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze in relazione al rito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660853-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)