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Sez. 2, Sentenza n. 786 del 16/03/1972 (Rv. 356952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI PRECLUSE IN PRIMO GRADO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI PRECLUSE IN PRIMO GRADO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Anche quando sia rimasta preclusa, ai sensi degli artt 184 e 190, secondo comma, cod proc civ, con la rimessione della causa al collegio, la facolta di proporre nuove eccezioni, ben puo la parte riproporre in appello, a termini dell'art 345 cod proc civ, l'eccezione gia irritualmente proposta in primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)