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Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 06/12/1971 Ud. (dep. 19/05/1972) Rv. 121055 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - QUASI FLAGRANZA - ESTREMI - CONSEGNA SPONTANEA DELL'ARMA - SUSSISTENZA DELLA QUASI FLAGRANZA - APPLICAZIONE IN TEMA DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*
Stato
decisa il 1971-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121055-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - QUASI FLAGRANZA - ESTREMI - CONSEGNA SPONTANEA DELL'ARMA - SUSSISTENZA DELLA QUASI FLAGRANZA - APPLICAZIONE IN TEMA DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*

Per la legittimita dell'arresto, eccetto il caso di vera e propria flagranza per l'attualita del reato, e sufficiente che l'indiziato di reato sia sorpreso in possesso di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato. A tal fine e irrilevante che tale possesso non sia stato accertato in conseguenza di sorpresa o di indagini di polizia giudiziaria ma per spontanea consegna da parte dell' imputato, dovendo ritenersi decisivo l'accertamento del fatto indicativo dell'avvenuta consumazione del reato nei limiti temporali previsti dalla legge secondo il significato corrente dell'espressionè poco primà. (nella specie l'imputato, che aveva consegnato spontaneamente l'arma con cui poco prima aveva commesso un omicidio, aveva contestato, ai fini del giudizio direttissimo, la sussistenza della quasi flagranza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)