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Sez. 2, Sentenza n. 19948 del 04/04/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270317 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Sorpresa dell'indiziato con cose o tracce del reato commesso "immediatamente prima" - Significato dell'espressione "immediatamente prima" - Coincidenza con il comune intendimento dell'espressione "poco prima" utilizzata dal previgente Codice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270317-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA

In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)