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Sez. 1, Sentenza n. 4613 del 22/05/1990 (Rv. 467321 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - PROVVEDIMENTO PREVIDENZIALE DI RIMESSIONE AL COLLEGIO PER L'OMOLOGAZIONE, SULLA BASE DI UN ACCORDO CIRCA IL TITOLO DELLA SEPARAZIONE, E DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE MINORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467321-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - PROVVEDIMENTO PREVIDENZIALE DI RIMESSIONE AL COLLEGIO PER L'OMOLOGAZIONE, SULLA BASE DI UN ACCORDO CIRCA IL TITOLO DELLA SEPARAZIONE, E DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE MINORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

In causa di separazione personale dei coniugi, il provvedimento del Presidente del tribunale, il quale rimetta gli Atti al collegio per la "omologazione della separazione consensuale", ritenendo formato un irretrattabile accordo dei contendenti circa il mutamento del titolo della separazione medesima, e disponga inoltre in ordine all'affidamento della prole minore, non è impugnabile, per difetto di decisorietà, con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, considerando, quanto alla prima statuizione, che la natura ordinatoria della rimessione delle parti al collegio giudicante non resta esclusa per il fatto che in essa si indichi la pronuncia adottanda, alla stregua della provenienza di tale indicazione da organo istituzionalmente privo della "potestas iudicandi" (e del conseguente suo carattere non vincolante), e, quanto alla seconda statuizione, che si tratta di Determinazione provvisoria e cautelare, revocabile e modificabile dal tribunale anche in esito alla rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base è stata emessa. (V 424/88, mass n 456571; (V 636/84, mass n 432907; (V 1813/78, mass n 391205).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)