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Sez. 3, Sentenza n. 1813 del 17/04/1978 (Rv. 391205 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391205-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di regolamento di Competenza contro provvedimenti d'urgenza ex art 700 cod proc civ occorre distinguere a seconda che il provvedimento venga chiesto prima dell'instaurazione della causa di merito ovvero in pendenza della stessa. Nel primo caso, il pretore adito non si limita a dare Disposizioni di carattere meramente ordinatorio, ma con il suo provvedimento conclude in modo definitivo il procedimento sommario, incidendo sugli interessi sostanziali delle parti allo stesso modo di una sentenza: esso e percio sempre impugnabile con regolamento di Competenza. Nel secondo caso, invece, il provvedimento del giudice istruttore non e idoneo ad assumere il contenuto della sentenza, e pertanto il regolamento di Competenza e ammissibile solo contro il provvedimento conclusivo del giudizio di merito, salva l'ipotesi in cui il giudice adito, nel provvedimento d'urgenza emanato, si sia espressamente pronunciato su una questione di Competenza tempestivamente sollevata. (Conf 4454/77, mass n 388057; (Conf 3091/77, mass n 386652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)