Sez. U, Sentenza n. 4480 del 07/07/1988 (Rv. 459442 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO "A FONDO PERDUTO" PER LA COSTRUZIONE O L'AMPLIAMENTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LA CONCESSIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA INERENTE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA DI RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO "A FONDO PERDUTO" PER LA COSTRUZIONE O L'AMPLIAMENTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LA CONCESSIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO - CONTROVERSIA INERENTE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA DI RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora la cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, conceda un contributo "a fondo perduto", per la costruzione o l'ampliamento di impianti industriali, alla condizione dell'utilizzazione delle relative opere per un determinato periodo di tempo, e poi lo revochi, per inosservanza di tale condizione, pretendendo la restituzione delle somme versate, la controversia inerente alla legittimità di detta pretesa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, considerato che, indipendentemente dal carattere convenzionale o meno di quella clausola, l'iniziativa dell'amministrazione si svolge nell'ambito di un rapporto paritetico con il beneficiario della sovvenzione, e quindi coinvolge posizioni di diritto soggettivo, mentre non è ricollegabile all'Esercizio di poteri pubblicistici di autotutela, perché non si fonda su un riesame della corrispondenza od interessi generali dell'originario provvedimento. (V 1611/76, mass n 380376).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)