diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1611 del 08/05/1976 (Rv. 380376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - SOVVENZIONI EX LEGGE N 634 DEL 1957 - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO - DIRITTO SOGGETTIVO OD INTERESSE LEGITTIMO - RISPETTIVE GIURISDIZIONE ORDINARIA OD AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - REVOCA DELLA SOVVENZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA ANNESSA ALLA CONCESSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - SOVVENZIONI EX LEGGE N 634 DEL 1957 - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO - DIRITTO SOGGETTIVO OD INTERESSE LEGITTIMO - RISPETTIVE GIURISDIZIONE ORDINARIA OD AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - REVOCA DELLA SOVVENZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA ANNESSA ALLA CONCESSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il soggetto beneficiario della sovvenzione disposta dalla cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art 5 della legge 29 luglio 1957 n 634, nel mentre e titolare di un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al pagamento della somma oggetto della sovvenzione medesima, dispone di un mero interesse legittimo nei confronti del potere pubblicistico di autotutela con il quale la pa concedente provvede a ritirare il provvedimento di sovvenzione avente natura concessoria per vizi di legittimita ovvero per contrasto con il pubblico interesse. Deve, peraltro, escludersi che siffatto potere possa derivare da un'apposita clausola della convenzione annessa al provvedimento di concessione, la quale, imponendo al concessionario un determinato Obbligo, riconosca nel contempo alla pa, per il caso di inadempienza, la possibilita di revocare il contributo. Ed, invero, poiche, in base al principio di legalita dell'Azione amministrativa, nessun potere pubblicistico e configurabile a favore della pa se non in presenza di una specifica norma di legge, deve ritenersi che le contrapposte posizioni soggettive regolate dalla clausola cennata hanno natura privatistica e che la posizione di vantaggio riconosciuta alla pa concedente attui un meccanismo sanzionatorio sostanzialmente analogo alla clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 cod civ. ne consegue che le controversie relative applicazione della suddetta clausola della convenzione appartengono alla Competenza del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1456, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 29/07/1957 num. 634 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)