Sez. 2, Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024 (Rv. 671490-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Vessatorietà delle clausole previste ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Domicilio di riferimento ex art. 66 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 - Domicilio elettivo. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Cod. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)