Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018 (Rv. 647976 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Domicilio elettivo del consumatore - Foro esclusivo - Derogabilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti. (Nella specie la S.C., venendo in rilievo un contratto concluso in forma orale, ha escluso che la mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del consumatore e la sua mancata presa di posizione di fronte al rilievo officioso dell'incompetenza del foro adìto da parte del giudice potessero avere un valore equipollente al patto di deroga e alla trattativa individuale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)