Sez. L, Sentenza n. 1538 del 12/03/1979 (Rv. 397888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - ART 52 COST - AMBITO DI APPLICABILITA - LAVORATORE ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PRIMA DEL SERVIZIO MILITARE - DECORSO DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - COMPUTO DEL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PER IL COMPIMENTO DEL PERIODO MINIMO - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - ART 52 COST - AMBITO DI APPLICABILITA - LAVORATORE ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PRIMA DEL SERVIZIO MILITARE - DECORSO DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - COMPUTO DEL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PER IL COMPIMENTO DEL PERIODO MINIMO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 52 cost - che tutela la posizione di lavoro del dipendente alle armi, per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro, dell'anzianita e della situazione di carriera effettivamente ricoperta al momento di inizio del servizio militare - attiene allo effettivo espletamento di attivita e di mansioni legittimamente rivestite dal dipendente, ma non puo estendersi alla garanzia ed alla realizzazione delle sue mere aspettative. Pertanto, il lavoratore che sia stato addetto a svolgere mansioni superiori per un periodo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di categoria per l'attribuzione della qualifica superiore e sia stato revocato dall'incarico prima dell'inizio del servizio militare di leva non ha diritto - al fine di conseguire tale qualifica di computare il periodo di servizio militare come periodo effettivo di lavoro, sommandolo con quello in precedenza svolto.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 09/02/1963 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)