Sez. L, Sentenza n. 507 del 25/01/1986 (Rv. 444100 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - TUTELA DELLA POSIZIONE DI LAVORO EX ART. 52 COST. - PORTATA - EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA AL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - TUTELA DELLA POSIZIONE DI LAVORO EX ART. 52 COST. - PORTATA - EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA AL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - ESCLUSIONE.*
La tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio - tutela sancita dall'art. 52 della Costituzione - garantisce la conservazione del posto di lavoro nonché l'anzianità e la situazione di carriera effettivamente ricoperta al momento dell'inizio del servizio di leva (che pertanto deve essere computato ai fini di emolumenti quali l'indennità di anzianità e gli scatti periodici di anzianità), ma non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione. (V 1538/79, mass n 397888).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)