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Sez. 1, Sentenza n. 236 del 04/02/1982 Cc. (dep. 09/03/1982) Rv. 152669 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE DELL'INDULTO IN SEDE DI COGNIZIONE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESAME DI QUESTIONI SULLA APPLICABILITÀ DELL'INDULTO - IMPUGNABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152669-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE DELL'INDULTO IN SEDE DI COGNIZIONE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESAME DI QUESTIONI SULLA APPLICABILITÀ DELL'INDULTO - IMPUGNABILITÀ.*

L'omessa applicazione dell'indulto in Sede di cognizione non costituisce di per sè ammissibile motivo di impugnazione, trattandosi di beneficio che, di regola, viene applicato in Sede esecutiva. Devono invece ritenersi ammissibili i normali mezzi di impugnazione quando il giudice abbia preso in esame la questione sull'applicabilità dell'indulto e l'abbia disattesa, posto che in tal caso il gravame è volto ad evitare che sull'anzidetta questione si formi il giudicato. (V. Sez. 4 sent. 258 del 14 giugno 1967 (udienza 8 febbraio 1967) imp. Sammartino; V. Sez. 1 sent. 459 del 10/aprile 1968 (udienza 18 marzo 1968) imp. Poerio; Conf. Sez. 5 sent. 9603 del 15 novembre 1979 (udienza 3 luglio 1979) imp. Vannucci; Conf. Sez. 2 sent. 5571 del 3 maggio 1980 (udienza 28 dicembre 1979) imp. Vercesi; V. Sez. 2 sent. 9406 del 24 ottobre 1981 (udienza 22 maggio 1981) imp. Marin).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)