Sez. 1, Sentenza n. 2894 del 09/11/1982 Ud. (dep. 07/04/1983) Rv. 158294 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - APPLICAZIONE NEGATA IN PRIMO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - APPELLO RIGETTATO SU TUTTI GLI ALTRI MOTIVI - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - APPLICAZIONE NEGATA IN PRIMO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - APPELLO RIGETTATO SU TUTTI GLI ALTRI MOTIVI - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello, che in accoglimento di uno specifico motivo di gravame applichi il beneficio dell'indulto, non può condannare l'appellante alle spese del giudizio di secondo grado, pur se lo stesso sia soccombente su tutti gli altri motivi di impugnazione. (V mass n 152669 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)