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Sez. L, Sentenza n. 801 del 29/01/1988 (Rv. 457199 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESENZIONE - INCOLLOCABILITÀ DELL'INVALIDO.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457199-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESENZIONE - INCOLLOCABILITÀ DELL'INVALIDO.*

Il datore di lavoro, presso il quale sia stato obbligatoriamente avviato un invalido ai fini dell'assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1868, è obbligato ad assegnare a quest'ultimo mansioni compatibili con la natura ed il grado delle sue menomazioni e, pertanto, anche se tale Obbligo non si estende fino ad imporgli di adeguare la propria organizzazione del lavoro modificando la struttura aziendale in relazione alle capacità e alle particolari esigenze dell'invalido avviato, non può opporre l'incollocabilità di quest'ultimo in relazione a particolari determinate mansioni per le quali sia stato richiesto l'avviamento, atteso che egli - salva l'ipotesi della chiamata nominativa - non ha facoltà di scelta dell'invalido da assumere e della sua specifica qualificazione professionale. Pertanto il datore di lavoro resta esentato dall'Obbligo di assunzione solo se fornisce la prova dell'assoluta incollocabilità dell'invalido avviato in relazione a tutta l'area occupazionale e di lavoro dell'azienda e non già con riferimento a singoli determinati settori o reparti di essa. (V 5830/87, mass n 454225; (V 5095/85, mass n 442416).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)