Sez. 2 - , Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 (Rv. 651462 - 03)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Convocazione dei componenti della Commissione di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine locale - Questioni relative - Proposizione "in limine" o, comunque, prima dell'emissione della decisione - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)