Sez. 3, Sentenza n. 10895 del 07/08/2001 (Rv. 548846 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medico - Convocazione dei componenti della Commissione di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine locale - Questioni relative - Proposizione "in limine"o comunque prima dell'emissione della decisione - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico), ogni questione relativa alla validità della seduta per la non totalitaria presenza dei componenti della Commissione provinciale di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine", o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l'intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell'incolpato ogni questione relativa alla validità della seduta della Commissione di disciplina per ipotizzato difetto di convocazione di uno o dei suoi componenti deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiamata a decidere sul ricorso dell'incolpato avverso la decisione a lui contraria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)