Sez. 5 - , Ordinanza n. 7139 del 13/03/2019 (Rv. 653321 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Agevolazione di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 - Regolamento comunale - Individuazione dell'entità del reddito tratto dalla conduzione del fondo - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, è legittimo il regolamento comunale che, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, introduca ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore requisito dell'entità del reddito derivante dalla conduzione del fondo, essendo coerente con la finalità della stessa di limitare il beneficio a quanti dal lavoro agricolo traggono la principale fonte del proprio sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva disapplicato il regolamento di un Comune che aveva previsto, ai fini dell'agevolazione, l'ulteriore condizione che il contribuente ritraesse dalla coltivazione l'80% del reddito imponibile ai fini IRPEF).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 59 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)