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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12422 del 17/05/2017 (Rv. 644933 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Individuazione - Conduzione diretta del fondo, in qualità di affittuario, del figlio della contribuente, proprietaria dei terreni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Qualifica di coadiuvante, nell’impresa agricola del figlio, della contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644933-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio. (La S.C., cassando la decisione impugnata, ha altresì ritenuto irrilevante nel caso di specie, ai fini del godimento dell’agevolazione, la mera qualifica di coadiuvante nell’impresa agricola del figlio posseduta dalla madre, proprietaria dei terreni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)