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Sez. L, Sentenza n. 11440 del 20/12/1996 (Rv. 501472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Di contributi in misura superiore al dovuto - Obbligazione restitutoria dell'I.N.P.S. - Fattispecie ex art. 2033 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Interessi moratori e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Spettanza - Norme in tema di crediti previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 cod. civ.) e resta assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 cod. civ., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabili alla indicata obbligazione restitutoria le norme circa il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, stante la radicale difformità rispetto agli stessi, la quale, inoltre, rende manifestamente infondati al riguardo dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)