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Sez. L, Sentenza n. 1244 del 05/02/1988 (Rv. 457445 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA EX ART. 2033 COD. CIV. - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI EX ART. CIT. ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - SUSSISTENZA - QUALITÀ DI IMPRENDITORE RIVESTITA DAL CREDITORE - ELEMENTO PRESUNTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO DA SVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457445-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA EX ART. 2033 COD. CIV. - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI EX ART. CIT. ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - SUSSISTENZA - QUALITÀ DI IMPRENDITORE RIVESTITA DAL CREDITORE - ELEMENTO PRESUNTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO DA SVALUTAZIONE.*

Il rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che è assoggettata, nei limiti dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1224 cod. civ. in tema di danni per il ritardo nell'adempimento. Pertanto, anche nel caso di contribuzione nascente dal pagamento di contributi indebiti il creditore ha diritto, oltre che agli interessi ai sensi dell'art. 2033 citato, al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello art. 1224, per la cui attribuzione la qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe subito stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti dannosi della svalutazione monetaria. (V 3020/87, mass n 452117; (V 6211/86, mass n 448476; (V 5924/86, mass n 448303; (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)