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Sez. 4, Sentenza n. 9218 del 02/06/1988 Ud. (dep. 13/09/1988) Rv. 179159 - 01

PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - DICHIARAZIONI DI PERSONE NON ESAMINATE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DEL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE ATTRAVERSO LA LETTURA DEL RAPPORTO - PROVA AUTONOMA E DECISIVA - ESCLUSIONE - ELEMENTO DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179159-01

PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - DICHIARAZIONI DI PERSONE NON ESAMINATE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DEL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE ATTRAVERSO LA LETTURA DEL RAPPORTO - PROVA AUTONOMA E DECISIVA - ESCLUSIONE - ELEMENTO DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*

Le dichiarazioni (verbalizzate o meno), rese alla polizia giudiziaria da persone poi non esaminate nel processo, sono suscettibili di valutazione, nel quadro del libero convincimento del giudice, qualora formino parte integrante (sia per trascrizione diretta e completa sia mediante sintetico riassunto (di eventuale verbale a parte) idoneo a cogliere il significato essenziale della dichiarazione) di un rapporto, del quale sia stata data ritualmente lettura nel corso del dibattimento, a norma dell'art. 466 cod. proc. pen.. la utilizzabilità di una siffatta deposizione, però va intesa non nel senso che sia possibile farne un'autonoma e decisiva fonte di convincimento, bensì in quello che può esserle assegnato valore indiziario nel quadro complessivo della valutazione degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e trasfusi nel rapporto. (Conf mass n 158960; (Conf mass n 120523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)