Sez. 3, Sentenza n. 1616 del 02/12/1971 Ud. (dep. 17/03/1972) Rv. 120523 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ATTI INFORMATIVI - RAPPORTO - TESTIMONI - IN GENERE - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - TESTIMONI NON ASSUNTI IN ISTRUTTORIA - TESTIMONIANZA CONTINUATA NEL RAPPORTO - LETTURA DEL RAPPORTO IN DIBATTIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI TALI TESTIMONIANZE - LICEITA.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ATTI INFORMATIVI - RAPPORTO - TESTIMONI - IN GENERE - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - TESTIMONI NON ASSUNTI IN ISTRUTTORIA - TESTIMONIANZA CONTINUATA NEL RAPPORTO - LETTURA DEL RAPPORTO IN DIBATTIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI TALI TESTIMONIANZE - LICEITA.*
Nella vigente legge processuale e accolto il principio del libero convincimento del giudice, che puo fondarsi su ogni elemento acquisito al processo e quindi anche sulle risultanze del rapporto della polizia giudiziaria, confermato al dibattimento. Le dichiarazioni dei testi non esaminati nel corso dell'istruzione ne in dibattimento possono essere assunte dal giudice di merito quali fonti di prova per la formazione del proprio convincimento qualora formino parte integrante del rapporto di denuncia, di cui sia stata data ritualmente lettura al dibattimento a norma dell'art 466 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)