Sez. 1, Sentenza n. 5415 del 18/10/1982 (Rv. 423183 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCATA ASSISTENZA MATERIALE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCATA ASSISTENZA MATERIALE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 314/4 cod. civ., deve escludersi la ricorrenza di una situazione di abbandono del minore, privo di assistenza materiale per una causa di forza maggiore della quale sia prevedibile il protrarsi a tempo indefinito, qualora sia riscontrabile un serio legame affettivo fra i genitori ed il minore medesimo, specie se ricambiato da quest'ultimo, già in età di capire e di sentire, in considerazione della Rilevanza e dell'insostituibilità di tale legame, ancor più delle cure materiali, per assicurarne il normale sviluppo psico-fisico. (V 2216/81, mass n 412952; (V 657/80, mass n 404072; (Conf 5377/78, mass n 395146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)