Sez. U, Sentenza n. 2216 del 14/04/1981 (Rv. 412952 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL MINORE, SUBITO DOPO LA NASCITA, DA PARTE DEL GENITORE NATURALE, A PERSONE SCELTE NELL'AMBITO DELLA CERCHIA DI AMICI O PARENTI NON TENUTI AGLI ALIMENTI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL MINORE, SUBITO DOPO LA NASCITA, DA PARTE DEL GENITORE NATURALE, A PERSONE SCELTE NELL'AMBITO DELLA CERCHIA DI AMICI O PARENTI NON TENUTI AGLI ALIMENTI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Una situazione di abbandono del minore, giustificativa, ove non ricorra la causa di forza maggiore, della dichiarazione di adottabilita a norma dell'art 314/4 cod civ, non e ravvisabile nel caso in cui il genitore naturale de minore stesso, subito dopo la nascita, lo affidi temporaneamente a persone scelte nell'ambito della cerchia di amici o parenti non tenuti agli alimenti, qualora un tale affidamento, motivato dalla Mancanza da parte del genitore di un proprio nucleo familiare autonomo e dall'impossibilita di inserire il figlio nell'ambito della famiglia dei parenti tenuti agli alimenti, non evidenzi una sua abdicazione al potere-dovere di provvedere alla cura ed al mantenimento del minore, bensi l'Esercizio di questo potere-dovere con l'ausilio di terzi, fermi restando la persistenza del legame affettivo e la continuita dell'interessamento per le vicende del figlio medesimo, e qualora inoltre il protrarsi dell'affidamento stesso nel tempo, dopo la cessazione delle circostanze che lo determinarono ed il concreto proposito del genitore naturale di provvedere direttamente all'educazione e cura del minore, sia provocato esclusivamente dal comportamento contra legem degli affidatari, mediante la sistematica frapposizione di ostacoli ai diritti del genitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)