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Sez. L, Sentenza n. 761 del 27/01/1987 (Rv. 450453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONI A TEMPO DETERMINATO - RISPETTO DEI REQUISITI EX LETTERA C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA EX ART. 115 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - STIPULAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZE SUL LAVORATORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONI A TEMPO DETERMINATO - RISPETTO DEI REQUISITI EX LETTERA C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA EX ART. 115 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - STIPULAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZE SUL LAVORATORE - OGGETTO.*

Il giudice del merito, nel valutare - in fatto - se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che la sussistenza dei requisiti anzidetti, e, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica fluttuazioni che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi, costituisce una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova, pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma del secondo comma dell'art. 2 della - la m legge - la stipulazione dei contratti a tempo determinato, cui il termine è stato validamente apposto ai sensi delle lettere citate, non può essere ritenuta illegittima ove non sia dimostrata - da parte del lavoratore sul quale grava il relativo Onere - la sussistenza dell'intento fraudolento menzionato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge. (Conf 6408/83, mass n 431149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)