Sez. L, Sentenza n. 6408 del 28/10/1983 (Rv. 431149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE A TEMPO DETERMINATO - RISPETTO DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA EX ART. 115 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - STIPULAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE A TEMPO DETERMINATO - RISPETTO DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA EX ART. 115 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - STIPULAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO.*
Il giudice del merito, nel valutare - in fatto - se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che la sussistenza dei requisiti anzidetti, e, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi, costituisce una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova. Pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge - la stipulazione dei contratti a tempo determinato, cui il termine è stato validamente apposto ai sensi delle lettere citate, non può essere ritenuta illegittima ove non sia dimostrata - da parte del lavoratore sul quale grava il relativo Onere - la sussistenza dell'intento fraudolento menzionato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge. (V 3223/83, mass n 428123; (V 2022/80, mass n 405659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)