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Sez. L, Sentenza n. 373 del 16/01/1981 (Rv. 410836 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO EX ART 3 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - EFFETTI - ADDETTO A PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CALCOLO DELLA PENSIONE - STIPENDIO BASE - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA LEGGE N 889 DEL 1971 - ASSEGNO DI MERITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410836-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO EX ART 3 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - EFFETTI - ADDETTO A PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CALCOLO DELLA PENSIONE - STIPENDIO BASE - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA LEGGE N 889 DEL 1971 - ASSEGNO DI MERITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La richiesta di collocamento a riposo anticipato a norma dell'art 3 della legge 24 maggio 1970 n 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) comporta la cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore e produce 'tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposò ai sensi del quarto comma dell'art 6 della legge 6 ottobre 1971 n 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n 336 del 1970) e cioe tutti gli effetti giuridici che le singole discipline ricollegano alla cessazione del rapporto di lavoro con la conseguenza che a tali discipline occorre riandare per accertare quali sono i diritti riconosciuti al lavoratore che volontariamente cessa dal servizio. Pertanto, per l'addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione, soggetto alla normativa speciale di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148, il calcolo dello stipendio base per la Determinazione della pensione e quello dell'ultimo anno di servizio a norma dell'art 17 della legge 29 ottobre 1971 n 889, senza ricomprendere nello stesso l'assegno di merito, ove in Sede di merito risulti accertato che esso costituisce integrazione avente carattere del tutto facoltativo e discrezionale, il cui mantenimento automatico in occasione della promozione al grado superiore non e lecito presumere. (Conf 5823/78, mass n 395649 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)