Sez. L, Sentenza n. 5823 del 07/12/1978 (Rv. 395649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - DIRITTO ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONDIZIONE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIZIATIVA DELL'AZIENDA - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO RICHIESTO DA UN FUNZIONARIO EX COMBATTENTE O ASSIMILATO - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIZIATIVA DELL'AZIENDA E SUCCESSIVO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - DIRITTO ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONDIZIONE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIZIATIVA DELL'AZIENDA - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO RICHIESTO DA UN FUNZIONARIO EX COMBATTENTE O ASSIMILATO - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIZIATIVA DELL'AZIENDA E SUCCESSIVO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - CONSEGUENZE.*
La richiesta di collocamento a riposo anticipato a norma dell'art 3 della legge 24 maggio 1970 n 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), comporta la cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore e produce "tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo" a sensi del quarto comma dell'art 6 legge 9 ottobre 1971 n 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n 336) e cioe tutti gli effetti giuridici che le singole discipline ricollegano alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che a tali discipline occorre riandare per accertare quali sono i diritti riconosciuti al lavoratore che volontariamente cessa dal servizio. Pertanto, poiche l'art 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 giugno 1968, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, prevede l'indennita sostitutiva del preavviso solo allorquando la risoluzione del rapporto (nelle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art 43) sia avvenuta per iniziativa dell'azienda, il funzionario bancario che, in accoglimento di sua domanda, sia stato collocato anticipatamente a riposo a norma dell'art 3 della citata legge n 336, non ha diritto all'indennita sostitutiva del preavviso. Ove, poi, tale funzionario - collocato a riposo, in un primo tempo, per raggiungimento del limite di eta e, successivamente, a seguito di accoglimento di una sua precedente richiesta proposta a norma dello art 3 della legge n 336 del 1970 - abbia ricevuto, sulla base del primo collocamento a riposo, l'indennita sostitutiva del preavviso, lo stesso - a seguito del mutamento del titolo giuridico della cessazione del rapporto di lavoro che va individuato esclusivamente nella richiesta di collocamento a riposo quale ex combattente - non ha piu diritto a tale indennita e, pertanto, legittimamente, l'istituto di credito, datore di lavoro, in occasione della nuova liquidazione delle spettanze di fine rapporto trattiene la somma corrisposta a titolo di indennita di mancato preavviso, per il sopraggiunto venir meno della causa negoziale che aveva giustificato quell'attribuzione patrimoniale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 01/06/1968 num. 43, Contr. Coll. 01/06/1968 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)