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Sez. L, Sentenza n. 11628 del 18/05/2007 (Rv. 596908 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rimessione del giudizio in primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Ricorrente - Mezzi di prova - Riferibilità all'atto introduttivo del giudizio precedentemente instaurato - Mezzi di prova indicati nell'atto di riassunzione - Inammissibilità - Fondamento - Limiti - Poteri ufficiosi ex art. 421 cod.proc.civ. - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596908-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, nelle quali deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis") che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio ("vocatio jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.civ., ne abbia disposto la rimessione per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, comporta la continuazione di quello precedentemente instaurato con conseguente impedimento di decadenze a sfavore dell'attore e non l'instaurazione di un nuovo giudizio. Ne deriva che l'attore, qualora non abbia indicato nell'atto introduttivo i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, decade dal relativo onere, con conseguente inammissibilità di quelli indicati nell'atto di riassunzione perché tardivamente proposti, fermo restando la possibilità, da parte del giudice, di esercitare i poteri istruttori come consentitigli dall'art. 421 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)