Sez. L, Sentenza n. 7392 del 19/03/2008 (Rv. 602438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Controversia di lavoro - Riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio - Continuazione del processo - Conseguenze - Proposizione di domanda nuova - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)