Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 28/06/1969 (Rv. 341815 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - CONTRATTI CONCLUSI DA TERZI - INAPPLICABILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - CONTRATTI CONCLUSI DA TERZI - INAPPLICABILITA.*
Le limitazioni dettate dal codice civile, in tema di ammissione di prova testimoniale, negli artt. 2721 e segg., concernono soltanto le convenzioni e queste non sono tali che rispetto alle parti contraenti, ma non rispetto ai terzi, per i quali la convenzione e un fatto qualunque (res inter alios acta), la cui prova, come quella di ogni fatto giuridico semplice, non e soggetta a limitazione veruna. (Conf. 2066-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)