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Sez. 2, Sentenza n. 251 del 22/01/1985 (Rv. 438475 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - NEGOZIO INVOCATO DAGLI EREDI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI - SUSSISTENZA DEL DIVIETO - NEGOZIO INVOCATO DA UN TERZO COME SEMPLICE FATTO STORICO - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1985-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438475-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - NEGOZIO INVOCATO DAGLI EREDI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI - SUSSISTENZA DEL DIVIETO - NEGOZIO INVOCATO DA UN TERZO COME SEMPLICE FATTO STORICO - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*

I limiti stabiliti dalla legge in tema di prova testimoniale dei negozi giuridici operano non solo nell'ipotesi in cui il negozio sia invocato come fonte di diritti e obbligazioni fra le parti contraenti, ma anche quando sia invocato dai loro eredi o aventi causa, in quanto nei confronti di questi il negozio conserva i suoi effetti vincolanti; tali limiti non operano, invece, nel caso in cui il negozio sia dedotto dal terzo come semplice fatto storico influente sulla decisione della causa. (Conf 2978, mass n 392416, sulla prima parte; (Conf 1502/77, mass n 385219, sulla prima parte; (Conf 3349/75, mass n 377486, sulla prima parte; (Conf 3283/71, mass n 354749; (Conf 1458/70, mass n 347293, sulla prima parte; (Conf 2370/69, mass n 341815, sulla prima parte; (Conf 2066/63, sulla prima parte; (Conf 2951/75, mass n 377028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)