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Sez. 2, Sentenza n. 4899 del 05/06/1987 (Rv. 453519 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE NON AMMESSE IN PRIMO GRADO - OMESSA PRONUNCIA SULLA AMMISSIONE DELLA PROVA - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453519-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE NON AMMESSE IN PRIMO GRADO - OMESSA PRONUNCIA SULLA AMMISSIONE DELLA PROVA - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO.*

Il principio secondo cui il giudice di appello non può ammettere prove già proposte in primo grado dall'assunzione delle quali la parte sia decaduta, postula che tale decadenza, anche se implicitamente, sia stata dichiarata e, quindi, non è applicabile allorquando il primo giudice abbia semplicemente omesso di pronunciarsi sulla prova, nel qual caso quest'ultima, salvo diverse ragioni di inammissibilità, può essere ammessa in appello in quanto sostanzialmente nuova, cioè non compresa nel "decisum" di primo grado. (V 4374/79, mass n 400896; (V 311/76, mass n 378984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)