Sez. 3, Sentenza n. 311 del 30/01/1976 (Rv. 378984 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVE NON ASSUNTE IN PRIMO GRADO PER DECADENZA DELLA PARTE INTERESSATA - INAMMISSIBILITA - PROVA TESTIMONIALE IN SECONDO GRADO SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELL'INTERROGATORIO FORMALE ESPLETAMENTO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVE NON ASSUNTE IN PRIMO GRADO PER DECADENZA DELLA PARTE INTERESSATA - INAMMISSIBILITA - PROVA TESTIMONIALE IN SECONDO GRADO SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELL'INTERROGATORIO FORMALE ESPLETAMENTO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
L'art 345 cod proc civ, nell'autorizzare l'ammissione di nuove prove in appello, ossia di prove dedotte per la prima volta in Sede di gravame, esclude l'ammissibilita di prove dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastare le risultanze delle stesse, ovvero di prove non assunte in primo grado per decadenza della parte interessata, poiche l'espletamento di un mezzo istruttorio non puo essere frazionato nei vari gradi di giudizio, e tanto meno puo essere utilizzato in appello per sanare una decadenza incorsa in primo grado. Da cio consegue che, espletato in primo grado l'interrogatorio formale su determinate circostanze, sulle medesime ben puo essere assunta in appello la prova testimoniale, trattandosi di mezzi di prova diversi. (Conf 2198/75, mass n 375980; (Conf 985/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)