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Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 12/12/2001 Cc. (dep. 11/02/2002) Rv. 220871 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro adottato dà'autorità giudiziaria straniera investita con commissione rogatoria- Richiesta di riesame avverso la richiesta di sequestro - Ammissibilità- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220871-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di rogatorie internazionali, è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascun Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità' giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità' giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)