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Sez. L, Sentenza n. 10576 del 02/08/2001 (Rv. 548718 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Intimazione del licenziamento prima dell'esaurimento del procedimento - Inefficacia del licenziamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548718-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 sono inefficaci, ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, sicché la sanzione dell'inefficacia consegue anche nel caso di intimazione del licenziamento in un momento anteriore all'esaurimento della procedura (nella specie prima del compimento dell'ultimo passaggio di cui al settimo comma dell'art. 4), che interrompe la verificabilità del nesso diretto tra singolo recesso e scelta complessiva compiuta dall'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)