Sez. L, Sentenza n. 1405 del 25/01/2006 (Rv. 586328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Determinazione del numero dei licenziamenti in funzione della riduzione del personale - Instaurazione, durante il termine legale di selezione, di una nuova procedura di mobilità - Ammissibilità - Presupposti - Violazione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991, è possibile che nel termine di centoventi giorni, entro il quale deve essere determinato il numero dei licenziamenti, ai fini della configurabilità di una legittima riduzione di personale (ai sensi dell'art. 24 della stessa legge), il datore di lavoro ponga in atto una nuova procedura di mobilità o che la prima possa, sia pure in presenza di sopravvenute esigenze di carattere oggettivo, subire i necessari adattamenti funzionali alle finalità poste a base di detta procedura. Ai fini della legittimità della sopravvenuta scelta datoriale è unicamente richiesto che vengano - in ogni caso, e quindi anche in una seconda procedura - rispettati gli adempimenti di carattere formale indicati dagli artt. 4 e 5 della suddetta legge n. 223 del 1991, la cui omissione inciderebbe direttamente, comportandone la violazione, sulle garanzie procedurali e sui prescritti oneri di comunicazione previsti in relazione ai singoli rapporto di lavoro, con derivante configurazione della sanzione dell'inefficacia dei licenziamenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)