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Sez. 5, Sentenza n. 14878 del 20/07/2016 (Rv. 640665 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Provvedimento esplicito di diniego - Necessità - Esclusione - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640665-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)