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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11458 del 06/07/2012 (Rv. 623230 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Definizione amministrativa dei rapporti tributari pendenti - Annullamento dell'atto di diniego del condono - Conseguenze - Decadenza dell'Amministrazione - Esclusione - Violazione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623230-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione amministrativa ex art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'annullamento di un provvedimento di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né ciò pregiudica il diritto di difesa del contribuente, poiché da un lato, l'iscrizione a ruolo si fonda su presupposti diversi, costituiti dagli atti di accertamento e di liquidazione dell'imposta, e rappresenta comunque un sostanziale diniego della precisata istanza, e dall'altro nel giudizio relativo all'impugnazione di tale iscrizione il contribuente può sempre far valere, tra le proprie difese, anche quelle relative al diritto di beneficiare del condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)