Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 15/10/1984 (Rv. 436934 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
L'ordinanza della Corte d'appello che abbia negato esecutività alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, per la riserva mentale di uno dei coniugi sull'accettazione di uno dei bona matrimonii non manifestata all'altro, è correttamente motivata, al fine di dimostrare tale riserva mentale, con il riferimento alla dichiarazione di una delle parti, contenuta nella sentenza ecclesiastica, con indicazione dell'atto processuale nel quale è stata resa e non contestata e ciò a prescindere dalla Sede in cui la dichiarazione è riportata e dal fine per cui tale dichiarazione è stata utilizzata nel giudizio ecclesiastico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)