Sez. 1, Sentenza n. 8386 del 02/09/1997 (Rv. 507461 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarazione di nullità del matrimonio - Giudizio di delibazione - Apprezzamento e valutazione del giudice di merito dei fatti e delle prove emersi in sede ecclesiastica - In ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge di riserve mentali unilaterali dell'altro coniuge - Ammissibilità - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Il giudice adito per la delibazione di una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in sede di giurisdizione ecclesiastica ha la facoltà di interpretare ed apprezzare i fatti e le prove emerse in detta sede onde trarne il proprio convincimento ai fini della decisione, così che la esclusione, da parte del medesimo, che la riserva unilaterale di uno dei coniugi relativa ad uno dei "bona matrimoni" fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile), con l'uso della normale diligenza, da parte dell'altro coniuge, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella delle delibanda pronuncia, costituisce, se motivata secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ove non è lecito proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione, doglianze in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito, proponendone altri, diversi ed alternativi, rispetto a quello censurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)