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Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019 (Rv. 652217 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.
Stato
decisa il 2019-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652217-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. 2, Legge 11/08/2014 num. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)