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Sez. L - , Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656048-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)