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Sez. 4, Sentenza n. 3864 del 02/02/1990 Ud. (dep. 17/03/1990) Rv. 183750 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE UNA DETERMINATA MISURA PROTETTIVA - EFFICACIA PRECETTIVA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE EX ART. 72 D.P.R. N. 547 DEL 1955.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183750-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE UNA DETERMINATA MISURA PROTETTIVA - EFFICACIA PRECETTIVA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE EX ART. 72 D.P.R. N. 547 DEL 1955.*

In tema di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la legge impone una determinata misura protettiva, quella misura deve essere adottata specie se è l'unica risolutiva e preclusiva dell'evento. (nella specie, relativa a ritenuta configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 72 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è stato ritenuto irrilevante che il pannello di protezione degli organi lavoratori della macchina, non provvisto di dispositivo di blocco, fosse stato rimosso ad insaputa dell'imputato, direttore dello stabilimento, e che fossero stati adottati altri mezzi protettivi (avvisi e divieti). (V mass n 174907).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)