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Sez. 4, Sentenza n. 646 del 20/10/1986 Ud. (dep. 20/01/1987) Rv. 174907 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ART. 72 D.P.R. 27 04 1955 N. 547: OBBLIGO DI MUNIRE LE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E I RIPARI DEL DISPOSITIVO DI BLOCCO DEL MOTORE - EFFICACIA PRECETTIVA - AMBITO DI APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174907-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ART. 72 D.P.R. 27 04 1955 N. 547: OBBLIGO DI MUNIRE LE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E I RIPARI DEL DISPOSITIVO DI BLOCCO DEL MOTORE - EFFICACIA PRECETTIVA - AMBITO DI APPLICABILITÀ.*

In tema di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'Obbligo, imposto al datore di lavoro dall'art. 72 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, di munire le apparecchiature di protezione ed i ripari del dispositivo di blocco del motore, ha efficacia protettiva di carattere generale in quanto diretto ad impedire in assoluto la possibilità dell'accesso a tutti gli organi pericolosi della macchina mentre la stessa è in movimento sia in "fase di lavorazione" che nell'ipotesi di "operazione di pulizia e manutenzione". (nella specie si era sostenuto che durante la pulizia e manutenzione di una macchina la norma applicabile era quella dell'art. 48 dello stesso d.P.R. che si limita a vietare di procedere a dette operazioni mentre la macchina è in movimento, senza prescrivere l'Obbligo di alcun dispositivo di blocco). (V mass n 164645; (V mass n 156907).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 48, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)